[A] Il reato di lottizzazione abusiva s'integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l'esigenza di raccordo con l'aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse. [B] Sulla necessità o meno che l'approvazione del piano di lottizzazione sia preceduta dal nulla osta paesaggistico anche per zone di territorio non soggette a vincolo ai sensi della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28, comma 2
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